Di alcune Norme Suntuarie a Forlì nel XV secolo – Eugenio Larosa
Tra le fonti più preziose per ricostruire la storia della Forlì del Quattrocento vi sono le Cronache di Giovanni di mastro Pedrino, cronista forlivese vissuto nella prima metà del XV secolo. La sua opera, redatta in volgare romagnolo, racconta con vivacità gli avvenimenti politici, religiosi e di costume della città, offrendo uno spaccato della vita quotidiana e della società dell’epoca. Proprio grazie alle sue annotazioni è possibile conoscere un curioso episodio legato alle norme suntuarie emanate a Forlì nel 1431.
L’origine del bando è strettamente legata alla permanenza di San Bernardino da Siena presso il convento di San Mercuriale, dove soggiornò tra il 29 maggio e il 2 luglio 1431. Le sue prediche, caratterizzate da una straordinaria forza persuasiva, ebbero un impatto tale da spingere le autorità cittadine a intervenire.
Come racconta il cronista:
“Continuando el nostro predichatore le sue predighe in modo maravigloxo, fo de tanta efichaçia de bona opera che fo boxognio che adì II de zugnio 1431 andò uno bando per parte del podestade de volontade de monsignor e del consiglio …”
Di fronte a una folla numerosa, il frate tuonò contro il lusso eccessivo e l’ostentazione della ricchezza.
Pochi giorni dopo, il podestà, con l’approvazione del consiglio cittadino, emanò un bando volto a contenere lo sfarzo degli abiti femminili.
Il provvedimento stabiliva:
“… che nessuna dona ardisse o promisse portare vestimenta che avesse choda o fosse lungha più che uno quarto più che la dona, quando la ditta dona fosse sença pianelle, e ’l balçio fosse una ottava alto: e tutto questo a la pena de livre diexe de Bologne. “
Le disposizioni erano estremamente precise. Gli strascichi degli abiti non potevano superare di oltre un quarto l’altezza della donna, misurata senza le pianelle, mentre il balzo, la caratteristica acconciatura femminile dell’epoca, non doveva essere più alto di un ottavo della sua statura.
Per chi trasgrediva era prevista una multa di dieci lire bolognesi: una somma certamente sostenibile per chi poteva permettersi abiti tanto sontuosi, ma che rappresentava anche una significativa entrata per le casse comunali.
Il bando non si limitava però alle clienti, ma coinvolgeva direttamente anche gli artigiani incaricati di confezionare gli abiti:
“E fo mandado per quigle sarte che faxea maore parte de le ditte vestimenta, e dadogle el sagramento che non fesseno più vestimenta da choda.
A questo zurò m.° Tadio sarto, m.° Riçço, m.° Agostino: non so como fare d’oservare. “
Il podestà ordinò infatti alle sarte di interrompere la produzione degli abiti con la “coda”, mentre ai maestri della corporazione fu richiesto di prestare giuramento affinché il divieto venisse rispettato.
Questo episodio rappresenta un interessante esempio di come la predicazione religiosa potesse influenzare direttamente la vita civile e in alcuni, non rari casi, anche la legislazione cittadina, mostrando il delicato equilibrio tra morale pubblica e politica nella Forlì del Quattrocento.
Di alcune Norme Suntuarie a Forlì nel XV secolo – Eugenio Larosa
Riferimenti
Giovanni di m. ̊Pedrino depintore: Cronica del suo tempo




