Articoli e Appunti Personali Sarti e Drappieri nel quattrocento italiano – appunti Dalle redazioni statutarie dell’arte apprendiamo che il sarto si occupava di fare consulenze a chi si apprestava ad acquistare panni, pellicce o altri oggetti (pannum seu pilliparia vel quascumque res) e che questo servizio avrebbe dovuto svolgere in buona fede e senza frode, utilizzando le misure legali del comune e rispettando il giuramento fatto presso il corporale della società. A Bologna (statuto del 1370) potevano acquistare i tessuti, rivendendoli ai clienti ai quali offrivano dunque un servizio completo dai materiali alla confezione degli abiti. Lo Statuto precisava infatti che fosse lecito ai sarti acquistare o tagliare o bagnare qualsiasi tessuto o tessuti come lana, seta o pignolato e similari di qualunque condizione e qualità esistano per i consueti lavori di sartoria su richiesta di una o più persone. Sicuramente questa attività poteva andare in contrasto con i DRAPPIERI (venditori di panno) per questo con lo statuto del 1466 si inizia a disciplinare la vendita di tessuti da parte dei sarti, per evitare la concorrenza con altre arti. Si stabiliva pertanto che i soci non potessero vendere, donare, alienare alcuna quantità di panno o ritaglio di lana o di seta o di altro drappo di qualsiasi condizione, ad alcuna persona, ad eccezione di piccoli ritagli non più grandi di mezza oncia. Share This Previous ArticleMissaglia controversie sui marchi di fabbrica delle armature Next ArticleFarsetti contraffatti e sarti poco onesti 22/11/2019