Patti della Condotta di Costanzo Sforza al servizio di Galeazzo Sforza Duca di Milano
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Condotta sforzesca di Costanzo Sforza al servizio di Galeazzo Sforza Duca di Milano

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Condotta sforzesca di Costanzo Sforza al servizio di Galeazzo Sforza Duca di Milano – Eugenio Larosa

Di seguito, presenterò un tipico contratto di CONDOTTA che offre una panoramica dell’economia del mestiere delle armi nella seconda metà del XV secolo.

Il documento inizia come da consuetudine con la data in cui è stato redatto, venerdì 29 maggio del 1472. Costanzo Sforza, dopo aver servito nella milizia veneziana, decide di entrare al servizio della Chiesa. Tuttavia, a causa del peggioramento delle condizioni di salute di suo padre Alessandro, signore della città di Pesaro, diventa per Costanzo importante subentrare alla prestigiosa e remunerativa condotta sforzesca stipulata dal padre.

“Nel nome di nostro Signore anno 1472 giorno di Venere 29 del mese di Maggio, quinta quindicina del secolo. Essendo el magnifico meser Constantio Sfortia desideroso de dimostrare con effecti la sua singolare observantia et devoctione verso lo Illustrissimo Principe et Excellentissimo signore Galeazzo Maria Sforza Viscont, e Duca de Milano ec, como quello che ab ineuntibus usque annis (fin dai primi anni) se è elevato et nutrito preso ad sua Excellentia , oltra la propinquità et coniunctione de affinità che ha con quella; etiam per sequire li vestigi dello Illustre et Inclito (famoso) suo patre et per acquistare perpetua laude et gloria ha deliberato condurse alli soldi stipendi et servicii de sua Excellentia sotto la cui ombra dispone de vivere et exercitarse .”

“Nel nome di nostro Signore, nell’anno 1472, venerdì 29 del mese di Maggio, nella quinta quindicina del secolo. Il magnifico Meser Constantio Sforza, desideroso di dimostrare con fatti la sua singolare osservanza e devozione verso l’Illustrissimo Principe ed Eccellentissimo Signore Galeazzo Maria Sforza Visconti, Duca di Milano, e così come lui che fin dai primi anni è stato elevato e nutrito presso la sua Eccellenza, oltre alla prossimità e al legame di parentela che li unisce; anche per seguire le orme dell’Illustre e Famoso suo padre e per acquisire perpetua lode e gloria, ha deciso di mettersi al soldo, ai servizi e agli stipendi della sua Eccellenza, sotto la cui protezione intende vivere ed esercitarsi.”

Il documento prosegue ricordando l’ammirazione e il legame che esisteva tra i due principi, i quali, in quanto parenti, avevano avuto l’opportunità di “frequentarsi” fin dalla tenera età. Come in altri trattati simili, viene esaltata la famiglia e la discendenza del Duca, in cui Galeazzo viene descritto come un degno erede del suo illustre padre. Questo primo paragrafo si conclude con la dimostrazione della volontà di Costanzo Sforza di servire sotto la bandiera del Signore di Milano.

“Et ad questo effecto ha mandato la prefata Excel lentia el nobile et strenuo Nicolò da Barignano suo procuratore et mandatario con pieno et ampio mandato el quale serà scripto in de li presenti capituli. Però el dicto Nicolò col prefato Illustrissimo signor Duca quale ha continuamente amato esso mesere Constantio per la virtù et animo che appare in lui è divenuto e diviene a li capituli infrascripti.”

“E a tale scopo, l’illustrissimo signore ha inviato il nobile e valoroso Nicolò da Barignano come suo procuratore e mandatario, con pieni e ampi poteri che saranno riportati nei seguenti capitoli. Pertanto, il suddetto Nicolò, insieme al predetto illustre signore Duca, che ha costantemente amato Messer Costanzo per la virtù e il coraggio che si manifestano in lui, si impegna e si impegnerà secondo i seguenti capitoli.”

Costanzo Sforza designa Nicolò da Barignano come suo procuratore. Non abbiamo informazioni precise sull’origine di questo personaggio, ma sappiamo che si stabilì a Fano fin dalla giovane età e nel 1461 era già menzionato come “familiare e commissario del nobilissimo duca di Milano” (Carteggio Oratori Mantovani alla corte sforzesca, vol. III, a cura di I. Lazzarini, Roma 2000, p. 239n). Successivamente, dopo alti e bassi, divenne prima caposquadra e poi cancelliere di Alessandro Sforza, e successivamente di suo figlio Costanzo. Lo ritroviamo menzionato nelle cronache del matrimonio di Costanzo nel 1475, dove faceva parte della scorta di Camilla d’Aragona, la futura sposa di Costanzo. In qualità di procuratore, le parole di Nicolò devono essere considerate come quelle di Costanzo stesso.

“Primo el predicto Nicolò per vigore del suo mandato ha conducto et conduce el dicto meser Constantio ad soldi servicii et stipendio del prefato Illustrissimo signor Duca de Milano et de la Illustrissima madona Duchessa sua consorte et de sui figlioli et successori per anni otto fermi et dui altri ad beneplacitum de esso signor Duca incomenzando al Kalende de zugno proximo che vene.”

“Il predetto Nicolò, in virtù del suo mandato, ha condotto e conduce il suddetto Meser Constantio ai soldi, servizi e stipendio del predetto Illustrissimo Signor Duca di Milano, della Illustrissima Madonna Duchessa sua consorte, dei loro figli e dei loro successori, per un periodo di otto anni fermi e altri due a discrezione del suddetto Duca, a partire dal primo giorno di giugno prossimo venturo.”

In questa prima parte del documento si definiscono i termini temporali della condotta. Il 1° giugno 1473 segna l’inizio del periodo di condotta, che durerà 8 anni, con altri 2 anni di rispetto successivi. Il periodo di rispetto è il periodo dopo la scadenza della condotta, durante il quale il condottiero, pur essendo libero di stipulare nuove condotte, non può rivolgere le armi contro il suo ex-alleato. La durata di questi due anni può essere applicata o meno a discrezione del Duca (ad beneplacitum).

“Ha promesso et promette che dicto mesere Constantio serà per tutto el tempo de la presente sua ferma fidele et liale ad sua Excellentia et, al stato et soi, ut supra; et che li amici d esso signor Duca et de li soi ut supra tenerà reputerà et tracterà per amici, et li inimici per inimici ; et a li inimici del prefato signor Duca et de soi ut supra non darà per alchuno modo directo nè indirecto secreto nè palese aiuto nè favore .”

“Ha promesso e promette che il predetto Messer Constanzo sarà fedele e leale a Sua Eccellenza e al suo stato, come sopra indicato; che considererà gli amici del suddetto Signor Duca e dei suoi come propri amici, e gli avversari come nemici; e che non fornirà in alcun modo aiuto o favore, né direttamente né indirettamente, ai nemici del predetto Signor Duca e dei suoi, sia in segreto che in pubblico.”

Il paragrafo si conclude con il giuramento di fedeltà del condottiero al Duca, alla Duchessa e ai loro eredi, e la promessa di considerare i nemici del Duca come propri nemici, senza fornire loro alcun tipo di aiuto o favore. E’ bella la formula “per alchuno modo directo nè indirecto secreto nè palese aiuto nè favore” che sembra inutile ma ci ricorda invece che all’epoca, in determinate circostanze, era usuale la pratica del favorire o agevolare anche indirettamente un nemico per ottenere magari un vantaggio personale.

“Item ha promesso et promette el dicto Nicolò, et obligato et obliga el prefato meser Constantio che ad tempo di pace tenera continuamente sexanta homini d’arme bene in ordine et in punto secondo il mestier de le arme, con soldo stipendio et provisione de ducati seimilia d’oro de camera per caduno anno durante la presente ferma. li quali spenderà in mantenere bene in ordine et in punto li dicti sexanta homini d’arme, et che starà continuamente residente con la persona sua presso de sua Excellentia in la quale residentia spenderà altri duomilia ducati in stare et vivere onorevolmente: li quali duomilia ducati sua Excellentia gli darà oltra li soprascripti seimilia ducati per stare et vivere presso di quella onorevolmente.”

“Inoltre, il predetto Nicolò ha promesso e obbligato, così come il predetto Meser Constantio, che durante il tempo di pace Costanzo Sforza terrà costantemente sessanta uomini d’arme ben equipaggiati e preparati secondo le norme del mestiere delle armi, con un salario, stipendio e provvigione di seimila ducati d’oro di camera per ogni anno durante il periodo di condotta. Questi soldi saranno spesi per mantenere in buon ordine e condizioni i suddetti sessanta uomini d’arme. Inoltre, Costanzo Sforza risiederà continuamente presso la persona del Duca, e in questa residenza spenderà altri duemila ducati per vivere in modo onorevole. Questi duemila ducati gli verranno dati dalla sua Eccellenza, oltre ai suddetti seimila ducati, per permettergli di vivere e risiedere onorevolmente presso di lui.”

In questa parte del contratto, viene specificato il numero effettivo di uomini d’arme che Costanzo Sforza dovrà mantenere durante il periodo di pace: sessanta. Inoltre, vengono stabiliti i dettagli finanziari, con il Duca che versa un salario annuale di seimila ducati per i soldati e ulteriori duemila ducati per mantenere Costanzo Sforza nella sua posizione di prestigio presso la corte di Milano.

“Et oltra ciò con la detta sua compagnia et con la persona propria andarà e starà ad fare guerra per tutta Italia e fora de Italia, contra caduno signore signoria potentia communita et persona de qualunche grado condixione et dignità, se sia neminem excipiendo etiam si suprema dignitat fulgeret temporali vel spirituali (senza eccezione alcuna … suprema dignità del temporale e spirituale) secondo per sua Excellentia gli sarà ordinato.”

“ In aggiunta a questo, con la sua compagnia e personalmente, Costanzo Sforza si impegna a partecipare e combattere in guerre in tutta Italia e anche al di fuori dei confini italiani. Sarà pronto a confrontarsi con qualsiasi signore, potere, comunità e individuo di qualsiasi grado, condizione e dignità, senza fare eccezioni, persino se si tratta di una suprema dignità temporale o spirituale. Costanzo obbedirà a tutto ciò che sarà ordinato da sua Eccellenza.”

Esattamente, in questo paragrafo si sottolinea che la compagnia di Costanzo Sforza, insieme alla sua persona, sarà impiegata in guerra in tutta Italia e anche al di fuori dell’Italia. Saranno in grado di combattere contro qualsiasi signore, signoria, potenza, comunità o persona, indipendentemente dal loro grado, condizione o dignità. Non ci saranno eccezioni, nemmeno nel caso in cui il nemico detenga una suprema dignità temporale o spirituale (vedi Papa).  In altre parole, la compagnia di Costanzo Sforza sarà pronta ad affrontare ogni tipo di avversario, senza alcuna limitazione o restrizione basata sulla posizione o sul prestigio del nemico.

“Item ha promesso el promette el dicto Nicolò che per tempo di guerra esso meser Costantio tenerà cento homini d’arme con la provisione infrascripta de ducati dodecemilia, bene in ordine et in ponto secondo el mestiere de le arme ut supra.”

“Inoltre, Nicolò promette e conferma che durante il periodo di guerra, Costanzo Sforza manterrà cento uomini d’arme con la seguente provvista di dodicimila ducati, adeguatamente equipaggiati e pronti per il servizio militare come già specificato.”

Questi cento uomini d’arme saranno a disposizione per il servizio militare e Costanzo riceverà una provvigione di dodicimila ducati per coprire i costi e mantenere la sua compagnia in ottime condizioni durante il periodo di guerra. Questa clausola conferma l’impegno di Costanzo a mettere a disposizione le sue truppe e a garantire la loro prontezza e preparazione nel contesto delle operazioni militari.

“Et viceversa el prefato Illustrissimo signore Duca de Milano etc, ha promesso et promette al dicto Nicolò da Barignano procuratore et mandatario ut supra che darà al prefato messere Constantio singulis annis duranti (ogni anno) questi capitali per soldo stipendio et provisione, et per mantenere li soprascripti sexanta homini d arme per tempo di pace ducati seimilia, et per la persona d’esso messer Constantio per vivere dignamente et honorevolmente presso de sua Excellentia, ducati duomilia quali tutti ducati octomilia gli farà dare d’oro de camera o la valuta, e de li quali ducati octomilia gliene darà de presenti la mità, cioè ducati quattro milia, per prestanza, facta la conclusione de li presenti capituli; et el resto, videlicet li altri quattromila ducati, gli darà in tre termini, videlicet de quattro in quattro mesi in questo primo anno sì che in fine del dicto anno serà integramente satisfatto de li dicti octomilia ducati . El successive poi da anno in anno sua Excellentia li farà respondere el dicto suo soldo et provisione de ducati octomilia in quattro termini, videlicet de tre in tre mesi pro rata; ita che in fine de caduno anno sera integre sotisfatte de la dieta summa de ducati octomilia d’oro de camera o de valuta.”

“D’altra parte, il predetto illustre signore Duca di Milano, ha promesso e conferma a Nicolò da Barignano, in qualità di procuratore e mandatario come sopra menzionato, di fornire al suddetto messer Costanzo, ogni anno, i seguenti fondi per stipendio, provviste e il mantenimento dei suddetti sessanta uomini d’arme durante il tempo di pace: seimila ducati. Inoltre, per il sostentamento personale di messer Costanzo presso la sua Eccellenza, verranno forniti duemila ducati. Di questi, tutti gli ottomila ducati saranno pagati in oro di camera o nella valuta corrente. Sarà data metà di questi ottomila ducati come anticipo, cioè quattromila ducati, all’atto della conclusione dei presenti capitoli. Il rimanente, ovvero gli altri quattromila ducati, verrà pagato in tre rate trimestrali nel corso del primo anno, in modo che alla fine dell’anno stesso verrà integralmente soddisfatta la somma di ottomila ducati. Negli anni successivi, la sua Eccellenza farà pagare il suddetto stipendio e le provviste di ottomila ducati in quattro rate trimestrali, cioè tre rate ogni tre mesi, in modo che alla fine di ciascun anno sarà completamente soddisfatta la somma totale di ottomila ducati in oro di camera o nella valuta corrente.”

In questo paragrafo viene specificato il dettaglio dei pagamenti che il Duca di Milano dovrà fare a Nicolò da Barignano e a Costanzo Sforza. Durante il tempo di pace, il Duca si impegna a fornire 6000 ducati per mantenere i 60 uomini d’arme e 2000 ducati per il sostentamento di Costanzo Sforza presso la corte. Di questi 8000 ducati in totale, 4000 ducati verranno versati come prestanza immediatamente dopo la firma del contratto. I restanti 4000 ducati saranno pagati in tre rate da quattro mesi ciascuna nel corso dell’anno. Negli anni successivi, il Duca di Milano provvederà a versare gli 8000 ducati in quattro rate da tre mesi ciascuna, garantendo così il pagamento completo di questa somma annuale. Questa clausola stabilisce l’obbligo del Duca di fornire i fondi necessari per sostenere l’esercito di Costanzo Sforza e garantire un adeguato tenore di vita per lui presso la corte.

Nell’ambito degli accordi di condotta militare dell’epoca, era consuetudine richiedere una somma di denaro chiamata “prestanza”. Questa pratica prevedeva che il Duca anticipasse i fondi necessari per l’acquisto e la manutenzione dell’equipaggiamento dei soldati d’arme. Tuttavia, spesso questa prassi non veniva rispettata e gli equipaggiamenti non venivano adeguatamente riordinati. Per porre rimedio a questa situazione, nell’ambito delle truppe sforzesche, furono istituite figure come i commissari o provveditori. Questi funzionari avevano il compito di controllare lo stato delle truppe durante il periodo di condotta, assicurandosi che gli uomini d’arme fossero adeguatamente equipaggiati e che gli accordi contrattuali venissero rispettati.

“Item, ha promesso e promette sua Excellentia che li predicti homini d’arme sexanta che esso meser Constantio, ha da tenere gli darà le stantie in Romagna, overo in altri lochi (luoghi) dove ad sua Excellentia parirà, havendo poi la persona sua ad stare presso la prefata Excellentia.”

“Inoltre, il Duca di Milano ha promesso che i suddetti sessanta uomini d’arme, che Costanzo Sforza dovrà tenere, riceveranno alloggiamenti nella regione della Romagna o in altri luoghi stabiliti dal Duca stesso, a sua discrezione. Inoltre, Costanzo Sforza sarà tenuto a risiedere presso la residenza del Duca.”

Il problema dell’alloggiamento dei soldati era una questione di grande rilevanza all’epoca, non solo dal punto di vista militare, ma soprattutto dal punto di vista economico. Infatti, la comunità che ospitava i soldati era responsabile del loro sostentamento. Numerose sono le corrispondenze storiche in cui i cittadini di varie città richiedevano l’intervento del Duca per risolvere dispute con i soldati o chiedere la loro rimozione dagli alloggiamenti.

“Item ha promesso et promette, el pregato Illustrissimo signore Duca al dicto Nicolò stipulante et recipiente in nome d’esso messere Constantio, che in tempo di guerra li darà ducati dodecemilia d’oro de camera o la valuta ut supra, singulo anno durante la presente ferma et referma del beneplacito s el haverà loco: con li quali ducati dodecemilia, esso D.Constantio, debba servire in la guerra con homini d’arme cento bene in ordine et in ponto secondo el mestere dell’ arme ut supra, li quali cento nomini d’arme debba servire per quelo tempo che serà adoprato in la guerra.”

“Inoltre, il Duca di Milano ha promesso e promette al predetto Nicolò, che agisce in nome di Costanzo Sforza, che durante il periodo di guerra gli verranno dati 12.000 ducati d’oro di camera o la loro equivalente valuta, ogni anno durante la durata della presente condotta, a discrezione del Duca. Con questi 12.000 ducati, Costanzo Sforza dovrà servire con cento uomini d’arme perfettamente equipaggiati e addestrati secondo le necessità dell’arte militare, come descritto in precedenza. Questi cento uomini d’arme dovranno servire per tutto il periodo in cui verranno impiegati in guerra.”

Questo capitolo della condotta specifica le modalità di pagamento durante il periodo di guerra. Come precedentemente indicato, è previsto che cento uomini d’arme siano schierati e il Duca dovrà fornire i 12.000 ducati necessari. Anche se non viene fornita una spiegazione dettagliata delle modalità di pagamento, si fa riferimento a quanto già specificato in precedenza (UT SUPRA), il che potrebbe far presumere che le stesse modalità di pagamento siano valide, ovviamente con gli adeguati aggiustamenti monetari.

“Item ha declarato et declara el prefato signor Duca, che alhora se intende essere tempo de guerra, quando da esso signor Duca serà richiesto che se mette in ponto de guerra, et serà adoperata da Sua Excellentia et havera la prestanza in la guerra.”

“Inoltre, il predetto signore Duca ha dichiarato e dichiara che quando sarà richiesto da lui stesso che si prepari per entrare in guerra e che verrà impiegato dalla sua Eccellenza, Costanzo avrà la disponibilità e la prestazione nel corso della guerra.”

Nella parte finale del trattato viene stabilito che il momento in cui si considera l’inizio della guerra è quando il Duca stesso richiede la mobilizzazione delle truppe e dichiara ufficialmente lo stato di guerra. A quel punto, Costanzo Sforza ha il diritto di richiedere la fornitura e il supporto necessari per il periodo di guerra.

“Fatto nel castello di Pavia, ecc.”
“Fatto nel castello di Pavia”  il luogo in cui il documento è stato redatto e sottoscritto.

Segue il mandato di procura conferito da Costanzo Sforza a Nicolò da Barignano per concludere il contratto di condotta. Vengono inoltre apposte le sottoscrizioni di Marco di Domenico Trotti, notaio e cancelliere del Duca di Milano, di Niccolò da Barignano, procuratore di Costanzo Sforza, e di Cicco Simonetta, rinomato segretario di Galeazzo Maria Sforza.

 

AGGIORNATO 2023/06/01

Fonti :

  • Canestrini, Giuseppe (1851) Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal xiii secolo al xvi
  • Ordine dell’esercito ducale sforzesco 1472-1474. In: Archivio storico lombardo. R. deputazione di storia patria per la Lombardia, Società storica lombarda. 1876
  • Covini, Maria Nadia (1998) L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli sforza (1450-1480). Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma.
  • Catone, Emanuele (2011) L’apporto prosopografico dei dispacci sforzeschi: il caso di Nicolò da Barignano. In: Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona. Pubblicazioni del Dipartimento di Discipline Storiche Ettore Lepore. Saggi (8). ClioPress, Napoli
  • Storti, Francesco (1999) Dispacci sforzeschi da Napoli, IV, (1461). Carlone Editore, Salerno.
  • Scorza Gian Galeazzo (2005) Costanzo Sforza signore di Pesaro 1473 – 1483. Fondazione Cassa di risparmi di Pesaro, Pesaro.
  • Ordine delle nozze dello illustrissimo messer Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona. Urb.lat.899. Biblioteca Apostolica Vaticana (manoscritto)
  • Anonimo (1836) Le nozze di Costanzo Sforza con Camilla di Aragona celebrate in Pesaro nel MCCCCLXXV. Tip.Alvisopoli, Venezia (google libri)

 

L’articolo è stato pubblicato sul sito della Associazione Culturale Famaleonis all’indirizzo :  http://www.famaleonis.com/patti-condotta-costanzo-sforza.asp